Con la recente sentenza n. 11479/2025, la Suprema Corte è tornata a esaminare due aspetti fondamentali del diritto penale: l'elemento del profitto nel reato di rapina e i limiti temporali per l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno.
1. L'Estensione del Concetto di "Profitto" nella Rapina
La Corte ha riaffermato l'orientamento consolidato secondo cui il profitto che caratterizza il reato di rapina (art. 628 c.p.) ha un'accezione molto ampia:
-
Natura del Profitto: Il profitto non è limitato alla sola utilità economica o patrimoniale. Può concretarsi in ogni utilità, inclusa una soddisfazione anche solo morale, che l'agente si riprometta di trarre dalla sua azione.
-
Modalità dell'Azione: La condotta deve comunque essere attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
-
Non Immediatezza: Non è necessario che l'utilità si realizzi immediatamente, purché l'agente si riprometta di ritrarla dall'azione criminosa (come confermato da precedenti giurisprudenziali come Sez. 2, n. 37861/2023).
2. Il Termine per l'Attenuante del Risarcimento del Danno
In merito all'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, del codice penale (risarcimento del danno), la Suprema Corte ha ribadito i seguenti limiti temporali:
-
Regola Generale: L'offerta reale o la riparazione del danno deve essere presentata "prima del giudizio" (come stabilito dal testo dell'art. 62, n. 6, c.p.).
-
Nel Giudizio Abbreviato: Nel caso in cui venga richiesto e celebrato il giudizio abbreviato, la riparazione integrale del danno, mediante risarcimento o restituzione, deve intervenire prima che il giudice pronunci l'ordinanza di ammissione al rito speciale (ex art. 438, comma 4, c.p.p.). Questo termine perentorio è supportato da una giurisprudenza costante (tra cui Sez. 5, n. 223/2023 e Sez. 3, n. 15750/2020), volta a garantire che l'attenuante sia riconosciuta solo per condotte riparatorie tempestive.