Reati ostativi “di seconda fascia” e pene sostitutive: la Cassazione chiarisce quando il divieto opera davvero.
➡️ La Suprema Corte chiarisce l’ambito di operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva per i reati ostativi “ «in tema di pene detentive brevi, il richiamo contenuto nell'art. 59, comma 1, lett. d), legge24 novembre 1981, n. 689, ai reati di cui all'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati, sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso un patteggiamento per rapina aggravata, in cui si eccepiva l'illegalità della pena sostitutiva applicata, in ragione della violazione del divieto, contenuto all'art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689 del 1981, di disporre la sostituzione della pena detentiva per un titolo di reato rientrante nel "catalogo" di cui all'art. 4-bis l. n. 354 del 1975)».
➡️ Il caso riguardava un patteggiamento per rapina aggravata: la Procura chiedeva la revoca della pena sostitutiva ritenendo il reato automaticamente ostativo.
Il G.I.P. aveva respinto l’istanza perché:
- il richiamo all’art. 4-bis riguarda le condizioni ostative in concreto, non il solo elenco dei reati;
- il patteggiamento irrevocabile non può essere revocato dal giudice dell’esecuzione, salvo pena illegale.
➡️ La Cassazione conferma due punti:
1. Limiti del giudice dell’esecuzione: la pena sostitutiva non è revocabile dopo il giudicato, salvo illegalità; eventuali contestazioni andavano proposte con ricorso per Cassazione nei limiti dell’art. 444, co. 2bis cod. proc. pen.
2. La pena è illegale? No: l’inserimento del reato nell’art. 4-bis non basta perché «l’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., prevede che benefici di cui al comma 1 dello stesso articolo possano essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Dunque, il condannato per il reato di rapina aggravata non può godere dei benefici e delle misure alternative alla detenzione e, per effetto del richiamo di cui all'art. 59 L. n. 689 del 1981, alle pene sostitutive, solo nell'ipotesi in cui versi nelle condizioni appena richiamate».
Due gli argomenti chiave:
- ratio delle pene sostitutive: evitare preclusioni irragionevoli fondate su criteri astratti;
- art. 72 L. 689/1981: la revoca della pena sostitutiva è esclusa quando “il fatto è di lieve entità”, segno che il legislatore impone un giudizio in concreto, non automatico.