In materia di reati sessuali, la giurisprudenza di legittimità ribadisce un principio ormai consolidato: le dichiarazioni della persona offesa possono assurgere a vera e propria “prova piena”, idonea, anche da sola, a fondare un giudizio di responsabilità penale. Tale rilevanza probatoria, tuttavia, impone al giudice un vaglio particolarmente rigoroso, più penetrante rispetto a quello riservato alle dichiarazioni testimoniali ordinarie, specie nei casi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, con conseguente possibile interesse all’esito del giudizio.
In questa prospettiva, «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto», demandata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di una motivazione manifestamente illogica o fondata su mere congetture, ossia su ipotesi prive di riscontro empirico o sganciate dal criterio dell’“id quod plerumque accidit”.
Con specifico riferimento al delitto di adescamento di minore di cui all’art. 609-undecies cod. pen., la Corte chiarisce che integra il requisito della “lusinga” qualsiasi forma di allettamento idonea a carpire la fiducia del minore: rientrano in tale nozione frasi adulatorie, promesse, attenzioni simulate o comunque comportamenti volti a instaurare un rapporto fiduciario finalizzato alla commissione di reati a sfondo sessuale.
Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il dolo specifico, consistente nella finalizzazione della condotta all’induzione del minore a compiere atti sessuali o comunque a rendersi disponibile per ulteriori condotte illecite. In tale ambito, è stato precisato che l’adescamento è configurabile anche quando l’agente persegua il fine di instaurare rapporti sessuali con un minore infra-sedicenne, purché tale finalità non rientri nelle ipotesi scriminate o diversamente disciplinate dall’art. 609-quater cod. pen. e sia concretamente accertata, sulla base di elementi oggettivi, l’intenzione di realizzare una delle condotte di cui all’art. 609-bis cod. pen.
Infine, quanto all’attenuante prevista dall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., la sua applicazione richiede una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto dei mezzi utilizzati, delle modalità della condotta, del grado di coartazione esercitato, nonché delle condizioni soggettive della vittima, inclusa l’età e la vulnerabilità psicologica. Rilevano, inoltre, l’eventuale reiterazione delle condotte e la consistenza del danno arrecato, anche sotto il profilo psichico. La concessione dell’attenuante è subordinata al fatto che tutti tali elementi si collochino su un livello di minima gravità, mentre è sufficiente anche un solo indice di particolare allarme per giustificarne il diniego.
Il quadro delineato conferma la centralità della persona offesa nei procedimenti per reati sessuali e, al contempo, evidenzia la necessità di un accertamento rigoroso e ancorato a parametri oggettivi, volto a bilanciare le esigenze di tutela della vittima con le garanzie dell’imputato.