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Sospensione o inefficacia della misura alternativa: nuova misura cautelare e affidamento in prova

martedì 2 dicembre 2025

La Cassazione (sentenza n. 12379/2025) ha stabilito che, in assenza di una norma specifica, il sopravvenire di una misura cautelare in carcere (nuovo titolo cautelare) a carico di chi è in affidamento in prova non ne comporta l'automatica dichiarazione di inefficacia, bensì la sospensione cautelare della misura alternativa. La sospensione, di natura "pretoriana" (giurisprudenziale), permette all'affidato di riprendere l'espiazione della pena alternativa automaticamente al termine della custodia cautelare, senza necessità di un nuovo giudizio di ammissibilità da parte del Tribunale di Sorveglianza (TdS).

La sentenza n. 12379/2025 della Corte di Cassazione affronta il tema della gestione delle misure alternative alla detenzione (nel caso specifico, l'affidamento in prova) in presenza di un nuovo titolo cautelare in carcere emesso nei confronti del soggetto in espiazione.

1. La Lacuna Normativa nell'Ordinamento Penitenziario

La Suprema Corte ha evidenziato una lacuna legislativa:

  • L'ordinamento penitenziario disciplina la sopravvenienza di nuove condanne definitive (titoli esecutivi) e la sospensione cautelativa dell'affidamento in caso di gravi comportamenti che potrebbero portare alla revoca.

  • Manca invece una norma che regoli espressamente cosa accade quando l'affidato riceve un nuovo provvedimento cautelare (es. custodia in carcere) incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.

2. L'Orientamento Giurisprudenziale: Sospensione vs. Inefficacia

Richiamando la giurisprudenza prevalente, la Cassazione ha stabilito che l'approccio corretto del Tribunale di Sorveglianza (TdS) non è la dichiarazione di inefficacia, ma la sospensione della misura alternativa:

Effetto Giuridico Conseguenza Pratica
Inefficacia (Erronea) Al cessare della misura cautelare, si ripristina l'ordine di esecuzione della pena detentiva residua. L'affidato dovrebbe chiedere un nuovo accesso al beneficio.
Sospensione (Corretta) Al cessare della misura cautelare, l'affidamento in prova riprende automaticamente la sua esecuzione, senza bisogno di un nuovo provvedimento del TdS.

3. La Funzione della Sospensione "Pretoriana"

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere comporta, quindi, la sospensione dell'affidamento per tutta la durata della custodia. I motivi di tale scelta sono:

  • Valutazione della Condotta: La sospensione non implica la revoca automatica. Consente al TdS di riservarsi la successiva valutazione della condotta che ha portato alla misura cautelare per decidere se sia necessaria la revoca definitiva dell'affidamento.

  • Continuità dell'Espiazione: La sospensione "pretoriana" (ovvero creata dalla giurisprudenza in assenza di norma specifica) è la soluzione più funzionale: una volta terminata la detenzione cautelare, l'affidato riprende l'espiazione della pena in regime di affidamento senza interruzioni burocratiche o la necessità di un nuovo giudizio di ammissione.