La recente sentenza n. 6794/2025 della Corte di Cassazione affronta il tema della validità della nomina del difensore in situazioni in cui l'indagato si sottrae alla cattura o è latitante, richiamando i principi stabiliti dall'art. 96 del codice di procedura penale.
1. Modalità Legittime di Nomina
La Corte ha ribadito che, ai sensi della legge, l'atto di nomina del difensore può essere validamente effettuato attraverso diverse modalità:
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Con dichiarazione resa all'Autorità procedente.
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Con dichiarazione consegnata all'Autorità procedente dal proprio difensore.
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Con dichiarazione trasmessa per raccomandata all'Autorità.
2. Il Minimum Essenziale per la Validità dell'Atto
Un punto centrale chiarito dalla Corte riguarda la necessità che l'atto di nomina presenti il "minimum imprescindibile" per essere ricollegato al mandante. Tale elemento è l'apposizione della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato (in data anteriore o contestuale all'atto cui si riferisce il mandato).
Non è strettamente necessario che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altri affinché l'atto sia valido, a patto che sia garantita la riconducibilità della firma.
3. La Responsabilità Esclusiva del Difensore
Il principio chiave della pronuncia è l'assunzione di responsabilità da parte del difensore:
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Irrilevanza del Percorso: L'Autorità Giudiziaria non ha alcuna competenza a sindacare le modalità con cui l'atto di nomina è pervenuto nella disponibilità del difensore (es. buca delle lettere, fax). La legge non prescrive che la firma debba essere apposta in presenza del difensore, né impone modalità specifiche di recapito.
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Onere di Attestazione: È il difensore che, nel momento in cui deposita la nomina presso l'Autorità Giudiziaria, si assume le responsabilità di attestarne il riconoscimento della sottoscrizione e la sua riconducibilità all'assistito.
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Conseguenza del Deposito: Quando l'atto entra a far parte del fascicolo, ciò avviene esclusivamente perché il difensore ha assolto l'onere di verificarne e attestarne la validità.