X
Loading...

Videosorveglianza privata e privacy in condominio: l’illegittimità delle riprese su aree comuni e l’inapplicabilità dell’art. 1122ter cod. civ. alla luce della sentenza della Cassazione: Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 9570/2026

venerdì 1 maggio 2026

La Cassazione chiarisce che le telecamere private non richiedono autorizzazione assembleare, ma non possono riprendere aree comuni senza violare la privacy, salvo casi eccezionali di reale pericolo.

Installare una telecamera in casa propria è un diritto, ma attenzione a dove punta l'obiettivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026, ha stabilito che non serve l'autorizzazione dell'assemblea per mettere un impianto di videosorveglianza nella proprietà privata, ma bisogna fare i conti con la privacy dei vicini.

Il principio fondamentale è che la protezione della propria abitazione non può diventare un controllo indiscriminato sugli altri. La Corte ha infatti chiarito che: «la ripresa di aree comuni da parte del singolo condomino, mediante un impianto installato nella propria abitazione, è di per sé un'attività di trattamento di dati personali non riconducibile all'uso domestico e, come tale, soggetta al rispetto della normativa sulla privacy».

Cosa significa in concreto?

  • La regola: Le telecamere devono inquadrare solo i tuoi spazi privati. Se inquadrano il pianerottolo o il cortile, stai violando la legge sulla privacy (GDPR).
  • L'eccezione: Puoi riprendere le aree comuni solo se dimostri un rischio concreto e immediato per la tua sicurezza e se l'area inquadrata è strettamente necessaria a proteggerti.

Senza una prova reale di pericolo, la riservatezza degli altri condomini vince sempre: in quel caso, l'unica soluzione è riorientare l'obiettivo verso l'interno della tua proprietà.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026, ha tracciato un confine netto tra il diritto alla sicurezza del singolo e la riservatezza collettiva, chiarendo che l’installazione di telecamere all'interno di una proprietà privata non richiede l’autorizzazione dell’assemblea poiché non incide sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1122-ter c.c., ma deve rispondere rigorosamente alla disciplina del GDPR.

Il punto di rottura rispetto al passato risiede nel superamento del concetto di "uso domestico": la Corte ha infatti statuito che «la ripresa di aree comuni da parte del singolo condomino, mediante un impianto installato nella propria abitazione, è di per sé un'attività di trattamento di dati personali non riconducibile all'uso domestico e, come tale, soggetta al rispetto della normativa sulla privacy». Ne consegue che, non appena l'obiettivo sconfina verso spazi condominiali accessibili a terzi, l'attività cessa di essere una libera scelta individuale per diventare un trattamento di dati soggetto ai principi di liceità e trasparenza.

Tuttavia, la sentenza non impone un divieto assoluto, ma subordina la legittimità delle riprese esterne a una rigorosa prova di necessità. Il singolo può estendere il controllo alle aree comuni solo se dimostra l'esistenza di concrete situazioni di rischio e se l’impatto sulla privacy altrui risulta proporzionato all'esigenza di sicurezza. In assenza di tali presupposti eccezionali, il diritto alla riservatezza degli altri condomini prevale, obbligando il proprietario a limitare il raggio d'azione del dispositivo esclusivamente alla propria superficie privata.